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14 Gennaio 2020

 
SOSPENSIONE RATE MUTUI PER EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI
 

Avviso pubblicato ai sensi dell’articolo 4 dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 622 del 17/12/2019

Con provvedimento in data 10 gennaio 2020, il Comitato Esecutivo della Banca ha deliberato l’adesione alla misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui adottata con l’Ordinanza 17 dicembre 2019 n. 622 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, la quale riporta:

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.

E’ previsto, per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, il diritto di richiedere alla Banca, fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dell’emergenza, stabilita al 14/11/2020, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

La richiesta deve essere accompagnata dall’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e deve essere presentata alla Banca entro il 28/02/2020.

Nel periodo di sospensione, continueranno a maturare gli interessi contrattuali pattuiti, che potranno essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:

i) sospensione della sola quota capitale: la quota interessi verrà rimborsata alle scadenze originarie;
ii) sospensione dell’ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo: gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata massima di 24 mesi.

Le operazioni di sospensione non comporteranno l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria, fatte salve quelle reclamate da eventuali soggetti terzi coinvolti nell’operazione creditizia.

Le Filiali della Banca restano a disposizione per chiarimenti.

Savigliano, 10 gennaio 2020
BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.P.A.