11 Dicembre 2023
Avviso pubblicato ai sensi dell’articolo 6 dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 1042 del 27/11/2023
La Banca aderisce alla misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui adottata con l’Ordinanza 27 novembre 2023 n. 1042 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, la quale riporta:
“Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei comuni di Brisighella in provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in provincia di Forlì- Cesena”.
É previsto, che i soggetti titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, ottengano, fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, pari al 03/11/2024, la sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
La richiesta deve essere accompagnata dall’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, e deve essere presentata alla Banca entro il 31/01/2024.
Nel periodo di sospensione, continueranno a maturare gli interessi contrattuali pattuiti, che potranno essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:
- sospensione della sola quota capitale: la quota interessi verrà rimborsata alle scadenze originarie;
- sospensione dell’ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo: gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata massima di 24 mesi.
Le operazioni di sospensione:
- non comporteranno l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria, fatte salve quelle reclamate da eventuali soggetti terzi coinvolti nell’operazione creditizia;
- comporteranno un allungamento della durata del finanziamento.
Le Filiali della Banca restano a disposizione per chiarimenti.