7 Gennaio 2026
Avviso pubblicato ai sensi dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 1174 del 04/12/2025
La Banca aderisce alla misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui adottata con l’Ordinanza 4 dicembre 2025 n. 1174 del Capo Dipartimento della protezione civile, la quale riporta:
“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 settembre 2025 il territorio della Provincia Como e nei giorni dal 22 al 27 settembre 2025 il territorio della Provincia Como e del Comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della Provincia di Monza e della Brianza”.
É previsto, per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere alla Banca, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, pari al 05/11/2026, la sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
La richiesta deve essere accompagnata dall’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, e deve essere presentata alla Banca entro il 31/03/2026.
Nel periodo di sospensione, continueranno a maturare gli interessi contrattuali pattuiti, che potranno essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:
- sospensione della sola quota capitale: la quota interessi verrà rimborsata alle scadenze originarie;
- sospensione dell’ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo: gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata massima di 24 mesi.
Le operazioni di sospensione:
- non comporteranno l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria, fatte salve quelle reclamate da eventuali soggetti terzi coinvolti nell’operazione creditizia;
- comporteranno un allungamento della durata del finanziamento.
Le Filiali della Banca restano a disposizione per chiarimenti.
Savigliano, 07/01/2026
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