18 Dicembre 2024
Avviso pubblicato ai sensi dell’articolo 3 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1115 del 06/12/2024
La Banca aderisce alla misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui adottata con l’Ordinanza 6 dicembre 2024 n. 1115 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, la quale riporta:
“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della città Metropolitana di Firenze, dei comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in provincia di Livorno, dei comuni di Pomarance e di Volterra in provincia di Pisa e dei comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in provincia di Siena”.
É previsto, per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni frananti o alluvionati, il diritto di chiedere alla Banca, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, pari al 25/11/2025, la sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
La richiesta deve essere accompagnata dall’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, e deve essere presentata alla Banca entro il 28/02/2025.
Nel periodo di sospensione, continueranno a maturare gli interessi contrattuali pattuiti, che potranno essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:
- sospensione della sola quota capitale: la quota interessi verrà rimborsata alle scadenze originarie;
- sospensione dell’ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo: gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata massima di 24 mesi.
Le operazioni di sospensione:
- non comporteranno l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria, fatte salve quelle reclamate da eventuali soggetti terzi coinvolti nell’operazione creditizia;
- comporteranno un allungamento della durata del finanziamento.
Le Filiali della Banca restano a disposizione per chiarimenti.