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14 Novembre 2024

 
SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI, A PARTIRE DAL GIORNO 17 OTTOBRE 2024, NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.
 

Avviso pubblicato ai sensi dell’articolo 5 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1109 del 05/11/2024

 

La Banca aderisce alla misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui adottata con l’Ordinanza 5 novembre 2024 n. 1109 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, la quale riporta:

 

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

 

É previsto, per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, il diritto di chiedere alla Banca, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, pari al 29/10/2025, la sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

 

La richiesta deve essere accompagnata dall’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, e deve essere presentata alla Banca entro il 31/12/2024.

 

Nel periodo di sospensione, continueranno a maturare gli interessi contrattuali pattuiti, che potranno essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:

 

  1. sospensione della sola quota capitale: la quota interessi verrà rimborsata alle scadenze originarie;
  2. sospensione dell’ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo: gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata massima di 24 mesi.

 

Le operazioni di sospensione:

  • non comporteranno l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria, fatte salve quelle reclamate da eventuali soggetti terzi coinvolti nell’operazione creditizia;
  • comporteranno un allungamento della durata del finanziamento.

 

Le Filiali della Banca restano a disposizione per chiarimenti.

 

Savigliano, 14/11/2024