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25 Ottobre 2023

 
SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023 HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA.
 

SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023 HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA.

 

Avviso pubblicato ai sensi dell’articolo 9 dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 1023 del 15/09/2023

 

La Banca aderisce alla misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui adottata con l’Ordinanza 15 settembre 2023 n. 1023 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, la quale riporta:

 

“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della regione autonoma Friuli – Venezia Giulia”.

 

É previsto, per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di richiedere alla Banca, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, pari al 28/08/2024, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

 

La richiesta deve essere accompagnata dall’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, e deve essere presentata alla Banca entro il 31/12/2023.

 

Nel periodo di sospensione, continueranno a maturare gli interessi contrattuali pattuiti, che potranno essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:

 

  1. sospensione della sola quota capitale: la quota interessi verrà rimborsata alle scadenze originarie;
  2. sospensione dell’ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo: gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata massima di 24 mesi.

 

Le operazioni di sospensione:

  • non comporteranno l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria, fatte salve quelle reclamate da eventuali soggetti terzi coinvolti nell’operazione creditizia;
  • comporteranno un allungamento della durata del finanziamento.

 

Le Filiali della Banca restano a disposizione per chiarimenti.