Reclami

Per la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano SpA è fondamentale mantenere la fiducia del Cliente ed è per questo che ci impegniamo ogni giorno a fornire dei servizi di qualità.

Tale attenzione, che ha il suo fondamento nel Codice Etico della Banca, trova espressione già in fase di ideazione dei prodotti e dei servizi, costantemente orientata al miglioramento della qualità, ma soprattutto nella relazione con il Cliente, al fine di offrire sempre il prodotto o servizio adeguato alle sue necessità e preferenze.

Tenuto conto del numero elevato di operazioni poste in essere giornalmente dalla Banca, è possibile tuttavia che, nonostante l’impegno profuso, in taluni casi le aspettative del Cliente risultino disattese, generando insoddisfazione per chi ritiene di non aver ricevuto un servizio adeguato agli standard attesi.

In tali casi, la collaborazione del Cliente diviene essenziale per consentire alla Banca di individuare e rimuovere le cause che hanno provocato il disagio, nell’ottica sia di consentire all’interessato la soddisfazione delle proprie esigenze, sia di porre in essere le attività opportune per migliorare i servizi offerti.

In particolare, il Cliente che ravvisi di non aver ricevuto un livello di servizio consono rispetto alle aspettative riposte può rivolgersi alla propria filiale segnalando i motivi di insoddisfazione e suggerendo eventuali rimedi.

Qualora non risulti possibile, per qualsiasi motivo, superare le divergenze sorte, il cliente può presentare reclamo mediante una lettera circostanziata, consegnata direttamente alla Filiale, o inoltrata a mezzo posta ordinaria, a/r,  fax, mail o posta elettronica certificata ai recapiti sotto indicati, oppure compilando l’apposito modulo disponibile presso ogni Filiale e più sotto riprodotto

 

Recapiti:

  1. per lettera raccomandata a/r
    Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. – Reclami – Piazza del Popolo, 15 – 12038
  2. per posta elettronica a reclami@bancacrs.it
  3. tramite pec all’indirizzo segreteria.bancacrs@legalmail.it

Responsabile: Bianco dott. Mauro Aventino
SAVIGLIANO Telefono: +39 0172 2031 – Fax: +39 0172 203 203
Email: reclami@bancacrs.it

 

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento, se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari (conti correnti, carte di credito e di pagamento, mutui, finanziamenti …), o a servizi di investimento, o entro 45 giorni dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi assicurativi. Per i servizi di pagamento (a titolo esemplificativo: conti correnti, carte di debito, carte prepagate, servizio Internet Banking, …) i termini massimi di risposta non saranno superiori a 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo. In relazione a questa particolare tipologia di reclami, la Banca, qualora, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il Cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere presso qualsiasi succursale della banca.

Conciliatore Bancario Finanziario
Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 ROMA, tel. 06.674821. Il modulo per presentare il ricorso è disponibile sul sito internet www.conciliatorebancario.it, nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo. In alternativa il Cliente può rivolgersi direttamente presso qualsiasi succursale della Banca.

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito ACF) è il nuovo organismo istituito presso la Consob per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra investitori e intermediari.
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.acf.consob.it

Informativa da rendere alla clientela ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Regolamento concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Per le controversie inerenti all’intermediazione assicurativa il cliente può rivolgersi alla Banca, come sopra indicato, o al Servizio reclami dell’impresa. Qualora non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro i termini di legge, può rivolgersi all’IVASS – Servizio Vigilanza Intermediari- Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente. L’informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22, comma 10 DL 179/2012 convertito in L. 221/2012. Le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it

informativa reclami IVASS

Si precisa che l’ABF è competente esclusivamente per le materie attinenti alle operazioni e servizi bancari e finanziari, mentre l’IVASS è competente in materia di prodotti e servizi assicurativi.

Premesso che la Banca è soggetta alla vigilanza, oltre che di IVASS, anche di CONSOB per la distribuzione di prodotti IBIPs, come previsto dall’art. 135-tricies ter, comma 1, lettera d) del Regolamento Intermediari, il cliente può altresì presentare reclamo alla CONSOB secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi consegnati prima della sottoscrizione del contratto. Le modalità di presentazione dei reclami alla CONSOB sono descritte nelle pagine del sito istituzionale dell’ente, mentre la ripartizione delle competenze sui reclami tra IVASS e CONSOB è richiamata nell’art. 4 comma 2 del Regolamento ISVAP n. 24/2008, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 97/2020.

In questa sezione saranno inseriti eventuali aggiornamenti regolamentari

Di seguito sono messi a disposizione del Cliente:

MODULO PER RECLAMO INTERNO

Rendiconto sull’attività di gestione dei reclami