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9 Marzo 2022

 
PROVVEDIMENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE – LIGURIA
 

Il Comitato Esecutivo della Banca ha deliberato l’adesione alla misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui adottata con l’Ordinanza 21 gennaio 2022 n. 848 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, la quale riporta:

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in Provincia di Savona, e nel territorio dei Comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della Città metropolitana di Genova. 

É previsto, per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di richiedere alla Banca, fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dell’emergenza stabilita al 22 dicembre 2022, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

La richiesta deve essere accompagnata dall’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e deve essere presentata entro il 30/04/2022.

 Nel periodo di sospensione, continueranno a maturare gli interessi contrattuali pattuiti, che

potranno essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:

  1. i) sospensione della sola quota capitale: la quota interessi verrà rimborsata alle scadenze

originarie;

  1. ii) sospensione dell’ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione

del tasso contrattuale al debito residuo: gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata massima di 24 mesi.

Le operazioni di sospensione non comporteranno l’applicazione di alcuna commissione o

spesa di istruttoria, fatte salve quelle reclamate da eventuali soggetti terzi coinvolti

nell’operazione creditizia, e non costituiranno in alcun modo novazione del contratto di

mutuo, restando ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto

stesso, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

 

Le Filiali della Banca restano a disposizione per chiarimenti.