- Elenco Dormienti versati al Fondo nell’anno 2010
- Elenco Dormienti versati al Fondo nell’anno 2011
- Elenco Dormienti versati al Fondo nell’anno 2012
- Elenco Dormienti versati al Fondo nell’anno 2013
- Elenco Dormienti versati al Fondo nell’anno 2015
- Elenco Dormienti versati al Fondo nell’anno 2023
- Elenco Dormienti versati al Fondo nell’anno 2024
Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento in materia di depositi dormienti (Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2007 n. 116 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007).
In sintesi il Regolamento prevede che:
- sono considerati “dormienti” i depositi di somme di denaro e i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme o degli strumenti finanziari;
- decorso il suddetto termine il deposito è considerato “dormiente” e deve essere estinto, ai sensi dell’art. 3 del provvedimento in oggetto, salvo che, entro il termine di 180 giorni dall’avviso, il titolare non effettui un’operazione o movimentazione. Le somme o valori ivi depositati saranno, quindi, trasferiti ad un fondo pubblico.
Si invitano, pertanto, i titolari di depositi al portatore (ad esempio, libretto di risparmio, certificato di deposito, ecc..) che non presentano movimenti da 10 anni a impartire disposizioni a valere su detti rapporti.
A tale scopo, sarà messo a disposizione della clientela, presso tutte le filiali, un elenco contenente i dati dei depositi al portatore divenuti “dormienti” nel periodo di riferimento.
I titolari di un deposito al portatore divenuto “dormiente“ sono invitati, quindi, a contattare tempestivamente una qualsiasi filiale ed impartire una disposizione a valere su detto rapporto entro il termine di 180 giorni dalla data della presente comunicazione.
Come sopra anticipato, qualora entro il termine di 180 giorni non venga effettuata alcuna operazione o movimentazione in relazione al suddetto rapporto, questo, ai sensi dell’art. 3 del provvedimento in oggetto, verrà estinto con le modalità ed i termini stabiliti dalla legge.
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