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18 Dicembre 2024

 
SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI 17 E 18 OTTOBRE 2024 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI CASTELFIORENTINO E DI CERTALDO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE, DEI COMUNI DI CAMPIGLIA MARITTIMA, DI CASTAGNETO CARDUCCI, DI CECINA, DI SASSETTA E DI SUVERETO IN PROVINCIA DI LIVORNO, DEI COMUNI DI POMARANCE E DI VOLTERRA IN PROVINCIA DI PISA E DEI COMUNI DI CHIUSDINO, DI MONTERIGGIONI, DI SIENA E DI SOVICILLE IN PROVINCIA DI SIENA.
 

Avviso pubblicato ai sensi dell’articolo 3 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1115 del 06/12/2024

 

La Banca aderisce alla misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui adottata con l’Ordinanza 6 dicembre 2024 n. 1115 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, la quale riporta:

 

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della città Metropolitana di Firenze, dei comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in provincia di Livorno, dei comuni di Pomarance e di Volterra in provincia di Pisa e dei comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in provincia di Siena.

 

É previsto, per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni frananti o alluvionati, il diritto di chiedere alla Banca, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, pari al 25/11/2025, la sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

 

La richiesta deve essere accompagnata dall’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, e deve essere presentata alla Banca entro il 28/02/2025.

 

Nel periodo di sospensione, continueranno a maturare gli interessi contrattuali pattuiti, che potranno essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:

 

  1. sospensione della sola quota capitale: la quota interessi verrà rimborsata alle scadenze originarie;
  2. sospensione dell’ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo: gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata massima di 24 mesi.

 

Le operazioni di sospensione:

  • non comporteranno l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria, fatte salve quelle reclamate da eventuali soggetti terzi coinvolti nell’operazione creditizia;
  • comporteranno un allungamento della durata del finanziamento.

 

Le Filiali della Banca restano a disposizione per chiarimenti.