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22 Agosto 2024

 
SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, DI FORLI’ CESENA, DI MODENA, DI PARMA, DI PIACENZA E DI REGGIO EMILIA NEI GIORNI DAL 20 AL 29 GIUGNO 2024.
 

Avviso pubblicato ai sensi dell’articolo 8 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1095 del 13/08/2024

 

La Banca aderisce alla misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui adottata con l’Ordinanza 13 agosto 2024 n. 1095 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, la quale riporta:

 

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024”.

 

É previsto, per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, il diritto di chiedere alla Banca, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, pari al 07/08/2025, la sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

 

La richiesta deve essere accompagnata dall’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, e deve essere presentata alla Banca entro il 30/09/2024.

 

Nel periodo di sospensione, continueranno a maturare gli interessi contrattuali pattuiti, che potranno essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:

 

  1. sospensione della sola quota capitale: la quota interessi verrà rimborsata alle scadenze originarie;
  2. sospensione dell’ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo: gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata massima di 24 mesi.

 

Le operazioni di sospensione:

  • non comporteranno l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria, fatte salve quelle reclamate da eventuali soggetti terzi coinvolti nell’operazione creditizia;
  • comporteranno un allungamento della durata del finanziamento.

 

Le Filiali della Banca restano a disposizione per chiarimenti.